27 Aprile 2024
News

Emergenza Coronavirus e diritti dei viaggiatori: scatta il rimborso integrale e non il voucher.

22-11-2021 18:52 - SPORTELLO INFORMAZIONI
Moltissimi voucher sono stati emessi al posto del rimborso per i titoli di viaggio annullati causa Covid. Stiamo parlando dei viaggi in aereo, treno, nave, e pullman per i quali, “in virtù della normativa, le aziende avevano la facoltà di effettuare il rimborso del servizio cancellato a causa dell’emergenza Covid-19 emettendo un voucher senza che fosse necessaria l’accettazione da parte del destinatario”. Ma da oggi altro che voucher. Scatta il rimborso integrale per i biglietti del treno non utilizzati dal consumatore ai tempi del lockdown. E ciò perché è il regolamento europeo 1371/2007 rimette all’utente la scelta fra il risarcimento in moneta e l’emissione di un buono sostitutivo, mentre ormai la fase più acuta della pandemia Covid è passata: sono dunque venuti meno i requisiti per applicare la norma introdotta in sede di conversione in legge del decreto Cura Italia che consentiva al vettore di evitare l’erogazione in denaro. È quanto emerge dalla sentenza 4791/21, pubblicata dalla prima sezione civile del giudice di pace di Salerno (magistrato onorario Giuseppe Carlucci).
Diventa esecutivo il decreto ingiuntivo di oltre 250 euro ottenuto dall’acquirente dei biglietti. Non giova alla compagnia ferroviaria eccepire l’inapplicabilità del foro del consumatore: la competenza territoriale non cambia perché la somma portata dal provvedimento monitorio corrisponde all’ammontare certo, liquido ed esigibile dei titoli prodotti in giudizio; si è così nell’ambito di un regolare di contratto di trasporto ex articolo 1678, che si perfeziona con l’emissione del biglietto di viaggio, momento dal quale decorre la responsabilità del vettore. E non c’è dubbio che la mancata fruizione da parte dell’acquirente dipenda dall’osservanza del divieto assoluto di spostamento fra Regioni imposto nei giorni più bui dell’emergenza sanitaria dai dpcm 8 e 9 marzo in attuazione del decreto legge 6/2020.

Un’analoga scelta fra risarcimento in denaro e voucher è offerta dall’utente dal regolamento europeo sul trasporto aereo. Né si possono applicare alla fattispecie tutte le norme sopravvenute in materia. Nella sua sentenza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nel caso in concreto il giudice spiega come allo stato scatta, insomma, la compensazione pecuniaria in applicazione del principio generale dell’indebito oggettivo: la ripetizione è dovuta in tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, quale che ne sia la causa. E l’azienda opponente non ha fornito la prova che nelle more sia intervenuta l’estinzione dell’obbligazione. Alla compagnia, dunque, non resta che pagare, anche le spese di giudizio.
Angelia Ascatigno


visibility
generic image refresh

Nickname


Cagliari Live si impegna a garantire sempre un' informazione pulita e indipendente, senza manipolazioni politiche o di interessi di parte. Cagliari Live non gode di sussidi statali o regionali, ma si mantiene grazie alle sponsorizzazioni pubblicitarie e grazie alle donazioni volontarie.Sostieni Cagliari Live con una libera donazione.

Richiedi Il tuo spazio pubblicitario

[banner pubblicità cagliari live ]

Mania Tv Produzioni video

Collagene di bellezza per pelle, capelli e unghie

Brodo d'ossa biologico da allevamento al pascolo


Realizzazione siti web www.sitoper.it
Il prodotto è stato inserito nel carrello

continua lo shopping
vai alla cassa
close
Richiedi il prodotto
Inserisci il tuo indirizzo E-mail per essere avvisato quando il prodotto tornerà disponibile.



Richiesta disponibilità inviata
Richiesta disponibilità non inviata
close
ACCEDI

visibility
NON SONO REGISTRATO

crea account
invia a un amico
icona per chiudere
Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Informativa Privacy e Cookies
Privacy Policy
Cookie Policy
Informativa privacy aggiornata il 21/01/2022 09:48
torna indietro leggi Informativa Privacy e Cookies
 obbligatorio
generic image refresh