Nuovo bonus prima casa per gli under 36

16-10-2021 20:04 -

Con la circolare n.12/E firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, vengono definiti i criteri per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021). L'agevolazione è rivolta ai giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40.000 euro che acquistano un'abitazione entro il 30 giugno 2022.

Beneficiari del bonus.
Il bonus “Prima casa under 36” è riservato ai soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'immobile è rogitato e con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui. Inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto).

Periodo di riferimento.
Il bonus “Prima casa under 36” vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Ambito di applicazione.
L'agevolazione è prevista per i soli atti traslativi o costitutivi di proprietà a titolo oneroso, non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita. Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell'articolo 77 del TUR.

Oggetto dell'agevolazione.
Il bonus è previsto per gli immobili acquistati ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale, compresi quelli acquistati tramite asta giudiziaria, e per le relative pertinenze, come ad esempio il box auto.

I vantaggi del bonus.
In primo luogo, è prevista l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche in caso di acquisto soggetto a Iva; in quest'ultimo caso è riconosciuto anche un credito d'imposta pari all'imposta pagata per l'acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.
Inoltre, per i mutui collegati all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo, non è dovuta l'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
Per godere dell'esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti (età e reddito Isee) nel contratto o in un documento allegato.
(Tratto dal comunicato stampa dell'AdE del 14/10/2021)



Simona Tavolazzi