Con la circolare n.12/E firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, vengono definiti i criteri per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021). L'agevolazione è rivolta ai giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40.000 euro che acquistano un'abitazione entro il 30 giugno 2022.
Beneficiari del bonus. Il bonus “Prima casa under 36” è riservato ai soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'immobile è rogitato e con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui. Inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto).
Periodo di riferimento. Il bonus “Prima casa under 36” vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Ambito di applicazione. L'agevolazione è prevista per i soli atti traslativi o costitutivi di proprietà a titolo oneroso, non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita. Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell'articolo 77 del TUR.
Oggetto dell'agevolazione. Il bonus è previsto per gli immobili acquistati ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale, compresi quelli acquistati tramite asta giudiziaria, e per le relative pertinenze, come ad esempio il box auto.
I vantaggi del bonus. In primo luogo, è prevista l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche in caso di acquisto soggetto a Iva; in quest'ultimo caso è riconosciuto anche un credito d'imposta pari all'imposta pagata per l'acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. Inoltre, per i mutui collegati all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo, non è dovuta l'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere dell'esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti (età e reddito Isee) nel contratto o in un documento allegato. (Tratto dal comunicato stampa dell'AdE del 14/10/2021)