Bonus “Teatro e Spettacoli” e “Tessile, Moda e Accessori”

17-10-2021 17:11 -

Pronte le istruzioni per fruire del bonus “Teatro e Spettacoli” introdotto dal Dl Sostegni e del bonus “Tessile, Moda e accessori” introdotto dal Dl Rilancio. Per chi si occupa di attività teatrali e spettacoli dal vivo è già possibile inoltrare la domanda, entro il 15 novembre 2021, mentre per i settori del tessile, della moda e degli accessori è necessario attendere il provvedimento che verrà emanato dopo il benestare della Commissione Europea.

Bonus “Teatro e Spettacoli”.
Il bonus è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti, anche se tali attività hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione.
Il bonus può essere richiesto dalle imprese che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019 e consiste in un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, utilizzabile esclusivamente in compensazione.
La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.
Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia da emanare entro il 25 novembre 2021.

Bonus “Tessile, Moda e Accessori”.
Il bonus è diretto alle imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria; consiste in un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Per accedere al bonus occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino” al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito.
La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, saranno definiti i termini per l’invio della comunicazione.
Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione.
(Tratto dal comunicato stampa dell’AdE del 11/10/2021)


Simona Tavolazzi