I figli in affido condiviso non potranno fisicamente stare con la madre sino alla fine della emergenza.
Cosa dice il decreto cura-Italia su questo?
In data 10 marzo 2020 il Governo sul sito istituzionale governo.it ha definitivamente chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
Esiste in oltre un provvedimento con cui la nona sezione civile del Tribunale di Milano ha stabilito l'11 marzo scorso che il diritto dei figli a frequentare entrambi i genitori è comunque più forte dei noti divieti di movimento imposti dal decreto #IoRestoaCasa della presidenza del consiglio: “Nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”, scrive il Giudice Gasparini.
Per il Tribunale di Milano infatti:
a) l'art. 1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;
b) le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo (Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo) hanno precisato che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio». Dunque, i genitori, e in particolare la madre, devono permettere il normale alternarsi dei figli, secondo quanto concordato.