Consiglio Nazionale Forense: linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase Covid-19.

01-05-2020 13:32 -

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 20 Aprile 2020 ha approvato le linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19 che di seguito si trascrivono. Le stesse sono il frutto di una disamina delle esigenze come emerse già̀ in diversi protocolli locali, elaborate dalla Commissione di diritto di famiglia del CNF, anche alla luce di interlocuzioni con le Associazioni di settore.

Considerato che anche nei prossimi mesi di maggio e giugno proseguirà̀ ad esistere l'esigenza di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari.

Tenuto conto che la vita di relazione delle persone nell'ambito dei rapporti endo familiari non può̀ restare sospesa per mesi, sia con riferimento a coloro i quali già̀ abbiano definito il nuovo assetto dei loro rapporti che, a maggior ragione, per coloro i quali non siano stati in grado di definire un accordo e dunque necessitino di provvedimenti che definiscano e risolvano convivenze divenute intollerabili.

Tenuto conto che nell'attuale situazione emergenziale di contenimento della epidemia da COVID-19 si è correttamente ritenuto che siano da tutelare due diritti costituzionali fondamentali ovvero, da un lato, le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), dall'altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost.), famiglia da intendersi come formazione naturale nella quale si debba proseguire a convivere in armonia, evitandosi ogni forma di costrizione ed in genere di degenerazione dei rapporti, massimamente nel precipuo interesse della prole.

Tenuto conto che tutti i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da urgenza di provvedere o, quantomeno, di non doversi ulteriormente dilazionare nel tempo e che la modalità̀ che si ritiene debba essere sempre e comunque privilegiata sia quella che concede la possibilità̀ per parti e difensori di presenziare personalmente in tribunale, laddove sia possibile, nel rispetto della tutela della salute e del diritto di difesa.

Tenuto conto che i difensori sono i soggetti deputati a poter adeguatamente valutare e decidere quale debba essere la scelta più̀ confacente alle necessità ed alla tutela del proprio assistito e ad evitare pregiudizi agli equilibri familiari, anche e soprattutto alla luce delle esigenze dei minori coinvolti.
Tenuto conto che, nel bilanciamento degli interessi, laddove sia impossibile la celebrazione dell'udienza in tribunale e tuttavia non si possa assoggettare il procedimento ad un rinvio, debbano comunque essere previste delle modalità̀ per cui sia concesso di provvedere, nell'interesse delle parti assistite e dei minori coinvolti;
Rilevata quindi la necessità di procedere alla stesura di linee guida in relazione ai procedimenti in materia di famiglia che tenga conto - limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020 - dell'eccezionalità̀ della situazione, si propone quanto segue:

Procedimenti di natura consensuale:
1) Fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c.


2) Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c., i difensori - a causa dell'emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le
altre cose, il rispetto del distanziamento sociale – potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta.

In tal caso i difensori, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione (Cass. 7.01.2008, n. 34) che ha affermato la non indispensabilità̀ del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, “per la volontà̀ manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione” almeno ventiquattro ore prima della c.d. udienza virtuale, dovranno trasmettere per via telematica al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna - stante l'emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 - dichiara con atto separato:
- di essere perfettamente a conoscenze delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stata resa edotta della possibilità̀ di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di non volersi conciliarsi (solo in caso di separazione e divorzio);
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;


A seguito di detta espressa manifestazione di volontà̀ potrà̀ conseguire l'omologa (nel caso di
separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), 3 previa trasmissione telematica per il parere al PM.



Fonte: Mariangela Campus