Due chiacchiere con la Dott.ssa Anna Cau, Procuratore della Repubblica Tribunale dei minori di Cagliari.

05-05-2020 12:51 -

Ho avuto il piacere di intervistare il Procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori di Cagliari la dott.ssa Anna Cau.
La dott.ssa Cau è entrata in magistratura nel 1984 è stata Pretore a Sanluri, P.M. della Procura circondariale di Cagliari, giudice penale e civile nel Tribunale del capoluogo. Dal 2004 Sostituto procuratore dei minori fino a raggiungere il vertice della Procura presso il Tribunale dei minori di Cagliari. Vanta due quadrienni alla guida dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Scrivendo e occupandomi di minori ho sempre sentito parlare molto bene della Procura dei minori di Cagliari e in modo particolare della Dott.ssa Cau sia per la sua professionalità che per le sue doti umane sempre a favore dei minori.
Le mie aspettative sono state confermate, infatti durante la nostra lunga intervista, la ringrazio per avermi concesso del tempo nonostante i suoi innumerevoli impegni, il suo punto centrale sono sempre stati i minori e la loro tutela, nessun riferimento egocentrico nonostante il suo importantissimo ruolo.

Abbiamo toccato più argomenti, e penso che traspaia che la Procura è assolutamente dalla parte dei minori e dei genitori in difficoltà, in questo momento storico dove si tende a demonizzare generalizzando chiunque sia collegato alla tutela dei minori è importante che si sappia che esiste una parte sana e coscienziosa che fa bene il proprio lavoro.


D: Procuratore come funziona la Procura? In tanti non conoscono come è organizzata.
R: Nella Procura Minorile i magistrati svolgono la funzione di pubblici ministeri. In procura, a differenza del Tribunale per i Minorenni, i magistrati sono solo togati, non c'è il magistrato onorario. A Cagliari siamo tre, il Procuratore e due sostituti.
La procura svolge le indagini per poi agire, se sussistono i presupposti di legge, davanti al Tribunale per i minorenni. Ciò avviene sia per i fatti che hanno rilevanza penale, commessi da persone che ancora non hanno compiuto i 18 anni, sia per i fatti aventi rilevanza civile, ossia le situazioni di pregiudizio nel percorso di crescita dei minori derivanti da inadeguatezze genitoriali oppure da comportamenti disfunzionali dello stesso minore (per esempio uso stupefacenti, alcool, assoluto disimpegno). Le indagini vengono eseguite dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura o dalla polizia giudiziaria del territorio – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale). Le indagini relative alla situazione personale e familiare del minore sono svolte dai Servizi Sociali, anche con la collaborazione dei Servizi Socio Sanitari.
Una volta concluse le indagini si decide se avviare i procedimenti penali e/o civili.
La Magistratura Minorile, composta dai 2 organi, Procura e Tribunale per i Minorenni, svolge le seguenti funzioni:
CIVILE: si occupa della responsabilità genitoriale, cioè dei genitori del minore, con interventi che possono essere limitativi, ablativi e nei casi più gravi, quando si configura una condizione di abbandono non temporaneo de minore, con dichiarazione di adottabilità.
PENALE: si occupa dei reati commessi da persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni. L'azione penale non può essere esercitata per i minori che hanno commesso il reato quando ancora non avevano compiuto i 14 anni.
AMMINISTRATIVA: riguarda gli interventi educativi nei confronti del minore i cui comportamenti disfunzionali richiedono l'intervento dello Stato a supporto dei genitori.

D: Lei come ha organizzato questa fase preliminare delle indagini?
R: Nella Procura di Cagliari, grazie ad un accordo con altri enti Pubblici, attualmente la Regione, la Città Metropolitana di Cagliari, il Comune di Cagliari, il Centro di Giustizia Minorile e la ATS, sono presenti esperti nelle materie sociali che garantiscono rapidità ed efficienza nella presa in carico delle situazioni personali e familiari di pregiudizio. Perché il primo obiettivo della Giustizia Minorile, e quindi della Procura, è quello di intervenire in aiuto del minore, e di garantire innanzitutto che questo aiuto possa essere dato all'interno della famiglia d'origine e con il consenso degli interessati.
Il principio cardine è l'interesse del minore e il diritto a crescere in modo armonioso, con l'acquisizione degli strumenti necessari per essere un cittadino responsabile è considerato preminente.
Il diritto della persona minore di età di crescere in modo sano ed equilibrato deve essere garantito innanzitutto dai genitori e poi dallo Stato.

D: So, anche dagli addetti ai lavori che gravitano intorno alla Procura, che lei pone molta attenzione proprio sull'obiettivo di fornire ai minori la possibilità di una crescita bilanciata.
R: Questo è il mio dovere, il mio lavoro è incentrato sulla tutela minorile. Il continuo tentativo è quello di verificare la concreta fattibilità di agire per il superamento della situazione di pregiudizio operando all'interno della famiglia e con il consenso dei genitori. I genitori sono liberi nella loro azione, sono liberi di decidere cosa fare per i propri figli, ma questa libertà ha un limite, rappresentato dal diritto del figlio ad essere curato adeguatamente, ad essere istruito, ad essere educato. Se questo limite non è rispettato, allora lo Stato deve intervenire. L'intervento doveroso dello Stato è però assolutamente graduale, con la continua valutazione dell'esistenza del consenso dei genitori ad operare per il superamento della situazione di pregiudizio. In questa attività di verifica il mio Ufficio profonde massimo impegno, con la piena collaborazione dei Servizi operanti nel territorio e grazie alla preziosa presenza dell'Ufficio Interventi Civili (cosi abbiamo chiamato il servizio che rendono gli operatori prestati alla Procura dagli enti Pubblici di cui ho prima parlato).
La Procura agisce davanti al Tribunale per i minorenni solo in assenza di collaborazione dei genitori o in presenza di situazioni di grave pregiudizio per le quali le risorse familiari siano definitivamente assenti.

D: Bene, vorrei approfondire questo perché ci sono dei casi in cui è necessario intervenire con allontanamenti del minore dalla famiglia.
R: Gli allontanamenti si fanno quando è necessario garantire la protezione del minore, o nei casi in cui il percorso di aiuto richieda un contesto diverso da quello familiare.
Faccio un esempio: in una famiglia ove vi siano genitori tossicodipendenti che necessitano di cure e di recupero, è necessario proteggere il minore nel tempo necessario per il recupero delle competenze genitoriali. Ovviamente sul tempo dell'affidamento un ruolo determinante lo hanno i genitori, la loro capacità di superare le loro fragilità. L'allontanamento del minore dalla sua famiglia, con affidamento ad altra famiglia o inserimento in comunità, impone il massimo sforzo sia allo Stato per l'aiuto alla famiglia, sia ai genitori per il recupero delle loro competenze genitoriali.
Tornando all'esempio, il tempo dell'allontanamento deve essere valutato sulla base degli interventi che si reputano funzionali per il superamento della situazione patologica. Il diritto del minore e del genitore al rientro in famiglia è evidentemente condizionato al superamento della situazione di pregiudizio. Solitamente il minore è affidato temporaneamente ad altri famigliari, ove non fosse possibile a delle famiglie affidatarie -che nel nostro territorio sono però molto poche-, solo in ultima analisi lo si affida ad altre strutture come case-famiglia.
L'affidamento extrafamiliare non può avere per legge una durata superiore a due anni (salvo giustificate proroghe per persistenza della situazione di pregiudizio). Deve essere continuamente monitorato dall'Autorità Giudiziaria.


D: Spesso capita che genitori che si trovano in un momento di difficoltà non accettino l'allontanamento momentaneo e invece di collaborare per un recupero osteggino e non seguono le indicazioni.
R: Preciso che prima di procedere agli allontanamenti c'è un grande lavoro di indagine e di accertamento sulle reali situazioni disfunzionali della famiglia, si procede solo nei casi più gravi dove è realmente messa in pericolo la crescita e l'educazione dei minori. La capacità genitoriale è anche capire che in un dato momento la salute dei figli è preminente, chi non segue i percorsi di recupero e non ha consapevolezza dei propri doveri di genitore inevitabilmente vedrà allungarsi il tempo di rientro in famiglia.

D: La Procura quanta attenzione da alle famiglie affidatarie e alla serietà delle case-famiglia?
R: L'attenzione per la condizione dei minori in affidamento extra familiare è doverosamente massima.
L'art.9 della legge 184/1983 attribuisce al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni il dovere di vigilare sui minori in affidamento extrafamiliare, con ispezioni semestrali nelle strutture comunitarie, con controllo della documentazione che le comunità devono trasmettere e relazione informativa al Presidente del Tribunale per i Minorenni. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. Questo controllo è per me una priorità, è un aspetto molto importante che curo e organizzo con molta precisione ed attenzione.


D: In questo momento particolare sono più alti i rischi per i minori?
R: Viviamo un momento in cui tutti siamo più fragili, oltre alla paura dell'esistenza del covid-19 c'è una situazione di reclusione domestica che ci rende tutti più fragili, la limitazione della libertà personale sommata alle difficoltà economiche rende tutti più deboli. La mia preoccupazione è per tutti, si corre il rischio che sommando tutti questi elementi a situazioni di genitori già fragili per altre motivazioni possano crearsi dei casi di pregiudizio per i minori. Dette situazioni devono essere segnalate ai Servizi, alle Forze di Polizia, anche direttamente alla Procura.

D: Alcuni parlamentari chiedono l'abolizione dell'artico 403 c.c. cosa ne pensa?
R: L'articolo 403 Codice civile prevede che la Pubblica Autorità collochi in un luogo sicuro (fino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione) il minore il quale si trovi in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica.
Seppure la norma, scritta prima dell'introduzione della Costituzione e che avrebbe bisogno di una riscrittura, non dica nulla circa i rapporti dell'Autorità che interviene sul minore, con i genitori e con l'Autorità Giudiziaria, occorre però dire che nella sua attuazione applicati i principi che derivano dai principi costituzionali, con garanzia dei diritti dei genitori e dello stesso minore. L'Autorità Amministrativa interviene a protezione del minore in una situazione d'urgenza, e immediatamente informa l'Autorità Giudiziaria. La Procura chiede pertanto l'intervento del Tribunale per i Minorenni che fissa l'udienza per sentire la parti e conferma il provvedimento solo in caso in cui valuti la sussistenza del pregiudizio. Si tratta quindi di provvedimenti che sono adottati previa instaurazione del contraddittorio, motivati e impugnabili.
Fatta questa precisazione, occorre segnalare la necessità di rafforzare i Servizi Sociali e i Servizi Socio Sanitari, garantendo tempestività nelle individuazioni delle situazioni di pregiudizio dei minori e dei rispettivi nuclei familiari, ed efficacia nei successivi interventi di aiuto. Rilevo infatti nel territorio di competenza del mio Ufficio, carenze di personale e assenza di una strutturata organizzazione per i minori, indubbiamente di pregiudizio per un efficace intervento pubblico a garanzia dei diritti della persona minore di età.


D: Procuratore l'ultima domanda, cosa pensa della alienazione parentale?
R: Un grave problema, il genitore che ostacola l'accesso dei figli all'altro genitore, non esercita bene la responsabilità genitoriale, arreca un danno al minore. I figli minori hanno bisogno di entrambe le figure genitoriali e la convinzione di uno dei genitori circa l'inadeguatezza dell'altro non lo legittima a conseguenti comportamenti di esclusione, ma comporta l'onere di richiedere al Giudice i conseguenti provvedimenti. Comporta anche la necessità di adoperarsi per ricercare gli aiuti necessari per superare la situazione di conflittualità, riservandola ai rapporti personali precedenti, per pensarsi come genitori di un figlio che ha bisogno di entrambi. In caso contrario si pongono problemi di adeguatezza della competenza genitoriale esercitata, di violazione del diritto del minore.

















Fonte: Mariangela Campus