I proprietari dei cani dovranno riversare una congrua quantità d’acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani per diluire e ripulire le superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati nella strada.
E' fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi e vetrine.
Per l'inottemperanza all'Ordinanza è stabilita una sanzione pecuniaria da 100 Euro a 500 Euro.