Emergenza Coronavirus ecco i provvedimenti economici e fiscali Dl 16/3/20 “Cura Italia”.

19-03-2020 18:00 -

Come a tutti noto è stato emanato il c.d. Decreto-legge “Cura Italia” contenente una serie di provvedimenti a sostegno dell’economia nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con l’aiuto del Dottor Enrico Marcia elenchiamo sinteticamente i principali provvedimenti a carattere fiscale previsti dal suddetto Decreto-legge:
1) Sospensione degli adempimenti tributari: per tutti i contribuenti operanti sul territorio
nazionale gli adempimenti di natura tributaria slittano al 30 giugno prossimo. Per adempimenti di natura tributaria si intende tutto ciò̀ che non consiste in pagamenti di imposte. La disposizione vale per tutti i soggetti, sia privati che titolari di partita Iva operanti sul territorio (domicilio, sede legale o sede operativa). In tale periodo, scadono, tra gli altri, i termini di presentazione dei modelli Intra (scadenza 25/03), le Certificazioni Uniche (scadenza 31/03), l’Esterometro e la dichiarazione annuale Iva (scadenza 30/04). Tutti questi adempimenti si intendono pertanto prorogati;

2) Fatturazione elettronica e scontrini telematici: dovrebbero essere ricompresi nella sospensione di cui sopra, ma si nutre qualche dubbio in proposito. Si consiglia pertanto di continuare a rispettare le disposizioni attualmente vigenti in attesa di chiarimenti;

3) Versamenti di tributi e contributi previdenziali: le imprese ed i lavoratori autonomi devono versare i tributi e contributi previdenziali (quindi anche la tassa sui libri sociali) che scadevano il 16/03/2020, entro venerdì̀ prossimo (20/03/2020). Gli esercenti attività̀ a o arte e professione, con ricavi e compensi (non fatturato) di ammontare inferiore a 2 milioni di euro (con riferimento a quelli realizzati nel periodo d’imposta precedente - 2019) possono rinviare il pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, versando in una unica soluzione entro il prossimo 01/06/2020 o, in alternativa, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di cinque (da maggio a settembre 2020), ma limitatamente alle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del DPR 600/1973), alle addizionali regionali e comunali, all’Iva, ai contributi previdenziali, assistenziali ed ai premi di assicurazione obbligatoria, che scadono nell’intervallo temporale che va dall’8/03 al 31/03/2020. Dal tenore letterale è evidente che restano esclusi tutti gli altri tributi, come la tassa sui libri sociali e le ritenute di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia ed altri (articoli 25 e 25-bis del DPR 600/1973) che dovranno essere versate, di conseguenza, al massimo entro il prossimo venerdì̀ (20/03/2020).
È stata introdotta la possibilità̀, per il lavoratore autonomo o l’agente di commercio, di non subire le ritenute d’acconto, di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/1973, sui compensi e le provvigioni pagate tra l’8/03 e il 31/03, in assenza di spese per lavoro dipendente e/o assimilato, ma con opzione e rilascio di apposita dichiarazione, procedendo nel riversamento autonomo delle stesse, entro il prossimo 01/06/2020, anche a rate;

4) Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator: per queste imprese dal 16/03/2020 al 30/04/2020 sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte lavoro dipendente (articoli 23, 24 e 29 del DPR 600/1973), i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 01/06/2020;

5) Sospensione invio cartelle di pagamento e altri atti di riscossione: l’Agenzia della Entrate-Riscossioni, nel proprio sito web già̀ da un paio di giorni afferma che «per la durata dell'emergenza Coronavirus, è sospeso l'invio delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione sia attraverso l'ordinario canale postale, sia attraverso la posta elettronica certificata. Il blocco è in atto già̀ da alcuni giorni, in attesa del nuovo decreto-legge con le misure di sostegno per l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

6) Pagamento cartelle, avvisi, rottamazioni: vengono sospesi i termini dei versamenti che vanno dal 08/03/2020 al 31/05/2020 relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito emessi dagli Enti Previdenziali. Il pagamento dovrà̀ essere eseguito in unica soluzione entro il 30/06/2020. La sospensione sembra però non comprendere gli avvisi bonari e gli atti relativi ai controlli formali dell’Agenzia delle Entrate.
Le rate della rottamazione-ter scadente il 28/02/2020 e quella del c.d. “saldo e stralcio” scadente il 31/03/2020 potranno essere versate entro il 01/06/2020;

7) Compensazioni: rimane fermo l’obbligo di presentare preventivamente le dichiarazioni per potere effettuare le compensazioni di imposte a credito. L’art. 3 del D.L. del 26.10.2019 ha previsto l’obbligo di invio dei dichiarativi fiscali per avere libero accesso alla compensazione dei crediti ivi esposti per compensazioni orizzontali di importo superiore ad € 5.000,00;

8) Indennità̀ di 600 euro: il Decreto-legge assegna una indennità̀ pari a 600 euro per il mese di marzo 2020. Tale indennità̀ spetta agli imprenditori iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti, ai professionisti ed ai titolari di rapporti di co.co.co iscritti alla gestione separata dell’Inps, ai dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti balneari, nonché́ agli operai agricoli a tempo determinato. Per poter usufruire del bonus questi soggetti non devono essere titolari di pensione o essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per accedere all’indennità̀ sarà̀ necessario presentare apposita domanda. Essendo stanziato un limite di spesa per ogni categoria, è presumibile che nel caso in cui le domande superino gli importi previsti l’indennità̀ verrà̀ ridotta in proporzione. Da tale indennità̀ sono esclusi i liberi professionisti iscritti nelle apposite casse di previdenza private;

9) Sospensione pagamento mutuo prima casa: viene previsto il blocco di 9 mesi per il pagamento dei mutui prima casa dei lavoratori autonomi, a condizione però che questi ultimi autocertifichino di aver perduto, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Non è previsto l’obbligo di presentare l’Isee;

10) Sostegno finanziario alle imprese: Per sostenere le imprese in difficoltà finanziaria si prevede espressamente che per un periodo di 9 mesi la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI sarà̀ rilasciata gratuitamente. L’importo massimo che potrà̀ essere garantito per singola impresa viene elevato a 5 milioni di euro.
Per le microimprese e per le piccole e medie imprese aventi sede in Italia si concede la possibilità̀ di sospendere i pagamenti delle rate dei mutui o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020. Disposto, per lo stesso periodo, anche il divieto di revoca degli affidamenti concessi alla data del 29 febbraio scorso.
Istituito un fondo, con una dotazione di 300 mln di euro per garantire misure di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi e professionisti che hanno cessato ridotto o sospeso la loro attività̀ o il rapporto di lavoro a causa dell’epidemia di corona virus. Sarà un decreto del ministero del lavoro a dare attuazione alle misure operative dello strumento.

11) Credito di imposta: viene concesso ai soggetti esercenti attività̀ d’impresa un credito d’imposta in misura pari al 60% del canone di locazione del mese in corso a patto che l’immobile utilizzato per l’attività̀ sia censito in categoria catastale C/1. Il credito d’imposta potrà̀ essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lg n.241/1997. Non potranno beneficiare della misura agevolativa in oggetto le attività̀ che sono state identificate come essenziali (Dpcm del 11/03/2020), quali, fra le altre, le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. Il credito d’imposta non spetta nemmeno ai titolari di redditi di lavoro autonomo neppure nel caso in cui l’attività̀ sia svolta in uno studio in categoria catastale C/1;

12) Cassa Integrazione (Cig): vengono concesse fino a nove settimane di cassa integrazione a tutti i dipendenti di tutte le aziende (qualunque sia la forza lavoro, anche un solo dipendente), ovunque in Italia. Rientrano quindi tutti i datori di lavoro del privato, anche con un solo dipendente, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi (Diocesi, parrocchie), con la sola esclusione del lavoro domestico;

13) Divieto di licenziamento: per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo” (crollo ordini, chiusura di un reparto per casi di contagio, ecc.);

14) Termini approvazione bilancio società̀: Il decreto prevede che, in deroga alle disposizioni statutarie ed alle previsioni del Codice civile, l'assemblea ordinaria delle società̀ per l’approvazione del bilancio sia convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio. Quindi il termine per la convocazione per effetto della citata disposizione verrebbe fissato, per l'anno 2020, al 28 giugno (29 giugno per effetto del fatto che il 28 è una domenica).






Fonte: Mariangela Campus