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Più di 100 Intellettuali accademici e professionisti esperti in materia Psicoforense scrivono alla Commissione parlamentare sul femminicidio dando un contributo importante sulla alienazione parentale.

12-09-2020 10:29 - ITALIA
Con delibera del 16 ottobre del 2018 è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Più di 100 Intellettuali accademici e professionisti in materia psicoforense hanno firmato il memorandum stilato dal Prof. Avv. Guglielmo Gulotta, dalla Dott.ssa Laura Volpini e dal Dott. Giovanni Battista Camerini.

Lo scopo del memorandum è dare il loro contributo attraverso un lungo e dettagliato scritto rivolto alla presidente della commissione On. Valeria Valente.

La nota fa riferimento in particolare ad una dichiarazione resa dall'on. Valente all'agenzia di stampa DIRE il 3 Agosto 2020. “La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio ha da tempo rivolto attenzione a come la violenza venga letta e riconosciuta nei tribunali, al fenomeno della PAS, e se e quante volte sia derubricata a conflitto nelle cause di separazione e di affido dei minori”.

Si legge nel memorandum: “La Commissione, come ha confermato la sua Presidente, ha selezionato 572 fascicoli (un campione certamente non rappresentativo delle cause di separazione per i minori, che sono mediamente 60.000 l'anno), allo scopo di esaminare: “come viene percepita la violenza in tribunale”. Questa attività̀ nasce sulla base anche di proteste di alcune madri che si sentono danneggiate dalle consulenze tecniche d'ufficio (CTU) esperite durante il loro processo di separazione per l'affidamento dei figli, anche a causa di una diagnosi chiamata “Sindrome di Alienazione Genitoriale” (PAS) di cui si sarebbero rese responsabili per aver ostacolato l'incontro del figlio con l'altro genitore. Si paventa vibratamente da parte di alcune che ci sia un preconcetto antifemminile da parte degli operatori forensi.
Diciamo subito che vediamo di buon auspicio la creazione di questo genere di Commissioni, come quella che potrebbe, per esempio, indagare sui molti errori giudiziari che vengono compiuti nelle aule di tribunale e che talvolta portano alla condanna e carcerazione di persone innocenti: l'Innocent Project negli Stati Uniti, operante dal 1992, ha portato alla scarcerazione, ad oggi, di 375 persone condannate, di cui alcune si trovavano nel braccio della morte. Vogliamo offrire ai lavori della Commissione il nostro contributo di epistemologia sociale, sulla base delle nostre conoscenze scientifiche ed esperienza professionale. È chiaro a tutti che in materia forense errori grossolani vengono compiuti da consulenti, periti e magistrati tanto più̀ gravi nei casi di cui stiamo parlando perché́ si riflettono non solo su uno o più̀ genitori, ma soprattutto sui figli minori.”


Nel memorandum redato dagli esperti si illustrano inoltre dei dati specifici sulla componente femminile all'interno dei Tribunali e in tutte le professioni che gravitano intorno alle separazioni: “la maggior parte di chi giudica in questa materia è “donna”, come si può̀ rilevare dalla composizione dei magistrati delle sezioni famiglia di Milano, Roma, Napoli e Palermo, a titolo esemplificativo, in cui le donne giudici rappresentano il 74% del totale, rispetto al 26% dei colleghi uomini. Un altro aspetto che va considerato è che, per esperienza, gran parte dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) in questa materia sono di genere femminile, come questa Commissione potrà̀ verificare, consultando gli elenchi dei CTU presso il sito dei Tribunali italiani. A titolo di esempio presso il Tribunale di Milano su un totale di 138 CTU, le donne sono il 79% (110) a fronte del 21% (28) di uomini, presso il Tribunale di Palermo su 263 CTU, le donne sono il 93% (246) rispetto al 17% (17) di uomini. Per quel che concerne gli assistenti sociali, nel 2019 risultavano 5348 iscritti all'Ordine, di cui solo 350 di genere maschile.
Dunque, un apparato forense composto per lo più̀ da donne che si suppone instauri, per un preconcetto antifemminile, una “violenza istituzionale” nei confronti di madri è del tutto inconcepibile”.

Nel Memorandum si aggiungono precisazioni importanti sulla alienazione parentale:” Che il fenomeno esista è comprovato. Andando sulle banche dati scientifiche è possibile rintracciare ben 7.659 citazioni di studi e ricerche sull'Alienazione Parentale, che confrontate con una pseudoscienza come la chiromanzia, sono circa dieci volte superiori.

La comunità̀ scientifica è concorde nel ritenere che non si tratti di per sè di un disturbo individuale a carico del figlio, ma di un fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicologico e affettivo del minore. Tale nozione compare nel DSM IV tra i problemi relazionali tra genitore e figlio e nel DSM-5 all'interno dei problemi correlati all'allevamento dei figli.
È quindi sufficientemente acclarato che la PAS sia meglio definita come un disturbo del comportamento relazionale e non come una sindrome.
Il DSM-5 definisce i problemi relazionali come: “modelli persistenti di sentimenti, comportamenti e percezioni che coinvolgono due o più̀ partner in un importante rapporto interpersonale”.

Il concetto di “sindrome” è dunque improprio, non trattandosi di una malattia ma di una disfunzione della relazione, che può̀ danneggiare lo sviluppo dei figli costringendoli a parteggiare per qualcuno e a diventare inautentici attraverso un Io contraffatto da un genitore, il quale impone il proprio risentimento nei confronti dell'altro.

La parola “sindrome” invero è stata utilizzata anche a vantaggio delle donne, quando si parlava della “sindrome della donna maltrattata” che veniva utilizzata proprio per difenderle quando avessero ucciso il partner per difendersi dai suoi maltrattamenti1 (Walker, 1999, 2017; Shuller, Vidmar, 1992).”
Nel Memorandum si fa riferimento anche alla legge 54 che alcuni gruppi di madri vorrebbero abolire.


Assodato il fatto che per me non vi sia alcun dubbio sulla esistenza della manipolazione psicologica e della alienazione parentale ritengo altresì importante l'affido condiviso (Legge 54, 8 Febbraio 2006).

Come citano gli art. 155 e il 155 bis il giudice ha sempre la possibilità di affidare il figlio a solo uno dei genitori, questa armata contro la 54 di madri che ne chiedono l'eliminazione mi sembra priva di fondamento. Nonostante si auspichi una condivisione reale di un affido condiviso, nella realtà questo non avviene mai, c'è sempre un genitore presso cui il figlio è domiciliato che passa inevitabilmente più tempo con lui, relegando l'altro genitore al cosiddetto “diritto di visita” che corrisponde ad un paio di sere a settimana e qualche week end.

Tutto questo sempre che non ci siano casi di alienazione parentale che impediscono ad un genitore di svolgere il suo ruolo genitoriale (educativo, affettivo etc.) ma ancor peggio impediscono ad uno o più figli di avere un genitore non abusante o maltrattante nella sua vita, cosi come tutta la sfera parentale e amicale dell'alienato.

«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.>>

«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). Il giudice può̀ disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può̀, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può̀ considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del Codice di procedura civile.

Il mio auspicio è che la Presidente della commissione On. Valente non solo prenda in considerazione il memorandum ma approfondisca gli argomenti convocando gli esperti che lo promuovono.












Fonte: Mariangela Campus
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