
(Adnkronos) –
Imu seconda casa, si avvicina la scadenza dei termini per versare l’acconto di metà anno. Entro lunedì 16 giugno, infatti, bisognerà pagare l’importo relativo agli immobili diversi dall’abitazione principale, una somma pari al 50 per cento dell’Imu, versata nel 2024. Attenzione, però, se il comune di riferimento ha approvato e pubblicato le nuove aliquote entro il 28 aprile scorso vanno applicati i nuovi parametri, calcolando l’imposta in base ai mesi di possesso.
Come noto l’Imu non va pagata sulla prima casa, ovvero l’abitazione nella quale si vive abitualmente e si ha la residenza anagrafica: sono esenti anche le pertinenze – una per ogni categoria, quindi una sola cantina o un solo box. Attenzione però, se una di queste pertinenze (ad esempio il box) viene affittata, bisogna pagarci sopra l’Imu. In ogni caso, l’imposta va pagata dai proprietari di seconde case, di immobili in affitto o concessi in comodato, e di quelli non utilizzati direttamente dal proprietario.
Se è la prima volta in cui si paga l’acconto Imu, l’importo si ottiene prendendo la rendita catastale rivalutata dell’immobile, moltiplicata per i coefficienti Imu specifici per la categoria catastale, applicando le aliquote Imu, stabilite annualmente dai Comuni. Per i fabbricati in comproprietà, ciascun titolare deve versare la quota proporzionale alla propria percentuale di possesso. Nel caso poi che una o più parti della comproprietà non versino quanto dovuto, nessuna paura: l’accertamento viene avviato l’accertamento solo nei confronti di chi non ha pagato.
Restano in vigore le principali esenzioni Imu, tra cui: gli immobili delle forze dell’ordine (personale militare, polizia, vigili del fuoco), se si tratta dell’unico immobile posseduto in Italia; gli immobili occupati abusivamente, a condizione che sia stato avviato il procedimento di rilascio forzato; le abitazioni in uso al coniuge superstite con diritto di abitazione (equiparato all’usufrutto), anche se intestate ad altri eredi; le prime case di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) restano soggette all’IMU, ma con una detrazione fissa di 200 euro.
Sono previste anche riduzioni dell’imposta: 50 per cento per immobili concessi in comodato gratuito a figli o genitori, se l’immobile è l’unico posseduto o si possiede una prima casa nello stesso Comune; 50 per cento per immobili inagibili o inabitabili, con perizia tecnica; 50 per cento per pensionati residenti all’estero, titolari di pensione estera e 25 per cento per immobili locati a canone concordato.
L’acconto corrisponde al 50 per cento dell’importo complessivo dovuto per l’intero anno e si calcola in base ai mesi di effettivo possesso dell’immobile: un mese è considerato intero se si supera la soglia di 15 giorni. Nei mesi da 30 giorni (aprile, giugno, settembre, novembre), se il rogito avviene il giorno 15, l’IMU è a carico dell’acquirente.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, compilando i codici tributo e indicando la quota spettante in caso di comproprietà. Nel caso di pagamento via F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo: 3912 abitazione principale e relative pertinenze; 3913 fabbricati rurali a uso strumentale; 3914 terreni; 3916 aree fabbricabili; 3918 altri fabbricati; 3925 immobili a uso produttivo categoria D – STATO; 3930 Immobili a uso produttivo categoria D – COM.
Per sanare l’IMU non pagata bisogna utilizzare il modello F24 versando l’importo dovuto con l’aggiunta di sanzioni e interessi, che crescono in base al tempo trascorso dalla scadenza del pagamento. Le sanzioni ammontano a: 0,1% per giorno di ritardo fino a 14 giorni; 1,5% per ritardi tra 15 e 30 giorni; 1,67% entro 90 giorni; 3,75% se il pagamento avviene entro un anno e 4,29% se effettuato entro 2 anni e 5% oltre i 2 anni.
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